Codice civile
Art. 768-septies c.c. — Scioglimento
Libro II — Delle successioni · Titolo IV — Della divisione; Capo V-bis — Del patto di famiglia
Testo dell'articolo
Il contratto può essere sciolto o modificato dalle medesime persone che hanno concluso il patto di famiglia nei modi seguenti:
1) mediante diverso contratto, con le medesime caratteristiche e i medesimi presupposti di cui al presente capo;
2) mediante recesso, se espressamente previsto nel contratto stesso e, necessariamente, attraverso dichiarazione agli altri contraenti certificata da un notaio.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Le stesse persone che hanno concluso il patto possono modificarlo o scioglierlo con un nuovo contratto avente i requisiti dell’istituto. È possibile il recesso soltanto se previsto nel patto, mediante dichiarazione agli altri contraenti certificata da un notaio.
Esempio pratico
Il patto prevede espressamente il recesso: chi vuole esercitarlo segue la forma e le comunicazioni richieste, senza limitarsi a una telefonata.