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Art. 768-septies c.c. — Scioglimento 

Libro II — Delle successioni · Titolo IV — Della divisione; Capo V-bis — Del patto di famiglia

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Il contratto può essere sciolto o modificato dalle medesime persone che hanno concluso il patto di famiglia nei modi seguenti:

1) mediante diverso contratto, con le medesime caratteristiche e i medesimi presupposti di cui al presente capo;

2) mediante recesso, se espressamente previsto nel contratto stesso e, necessariamente, attraverso dichiarazione agli altri contraenti certificata da un notaio.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

Le stesse persone che hanno concluso il patto possono modificarlo o scioglierlo con un nuovo contratto avente i requisiti dell’istituto. È possibile il recesso soltanto se previsto nel patto, mediante dichiarazione agli altri contraenti certificata da un notaio.

Esempio pratico

Il patto prevede espressamente il recesso: chi vuole esercitarlo segue la forma e le comunicazioni richieste, senza limitarsi a una telefonata.

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