Codice civile
Art. 771 c.c. — Donazione di beni futuri
Libro II — Delle successioni · Titolo V — Delle donazioni; Capo I — Disposizioni generali
Testo dell'articolo
La donazione non può comprendere che i beni presenti del donante. Se comprende beni futuri, è nulla rispetto a questi, salvo che si tratti di frutti non ancora separati.
Qualora oggetto della donazione sia un'universalità di cose e il donante ne conservi il godimento trattenendola presso di sé, si considerano comprese nella donazione anche le cose che vi si aggiungono successivamente, salvo che dall'atto risulti una diversa volontà.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
La donazione può riguardare i beni già presenti nel patrimonio del donante. La parte che comprende beni futuri è nulla, salvo i frutti ancora da separare. Per un’universalità trattenuta in godimento possono essere comprese anche le aggiunte successive, se l’atto non dispone diversamente.
Esempio pratico
Una donazione include la collezione presente e un bene che il donante spera di comprare: si distingue la parte valida dall’attribuzione futura vietata.
Giurisprudenza
Beni futuri e liberalità indirette
Corte di cassazione, sez. 2, ordinanza n. 10979, 2024, Rv. 671019-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
La disciplina delle liberalità risultanti da atti diversi dalla donazione richiama soltanto determinate regole. Per il negozio misto con donazione la Corte esclude l’applicazione automatica del divieto del 771.
Fonte →Cosa altrui e causa della donazione
Corte di cassazione, sez. 2, ordinanza n. 29661, 2024, Rv. 673141-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
La donazione di un bene estraneo al patrimonio del donante è nulla per difetto della causa liberale individuata dalla Corte. Va tenuta distinta dall’attribuzione di un bene futuro e dalle altre operazioni obbligatorie o indirette.
Fonte →