Codice civile
Art. 770 c.c. — Donazione rimuneratoria
Libro II — Delle successioni · Titolo V — Delle donazioni; Capo I — Disposizioni generali
Testo dell'articolo
È donazione anche la liberalità fatta per riconoscenza o in considerazione dei meriti del donatario o per speciale rimunerazione.
Non costituisce donazione la liberalità che si suole fare in occasione di servizi resi o comunque in conformità agli usi.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Anche il dono fatto per gratitudine, meriti o speciale ricompensa resta una donazione rimuneratoria. Sono invece diverse le liberalità abituali legate a servizi o usi sociali. La distinzione incide sulle regole applicabili, compresa la tutela dei legittimari.
Esempio pratico
Un benefattore dona un immobile per riconoscenza: non basta chiamarlo ricompensa per sottrarlo alla disciplina delle donazioni.
Giurisprudenza
Riconoscenza e liberalità d’uso
Corte di cassazione, sez. 2, n. 41480, 2021, Rv. 663490-01 · Principio da rassegna ufficiale — sintesi originale LEXMAAT
La ricompensa liberale resta una donazione, mentre la diversa attribuzione legata ai servizi deve essere qualificata in base alla funzione e al rapporto economico con le prestazioni ricevute. Se le finalità si combinano, occorre individuarne quella prevalente.
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