Codice civile
Art. 775 c.c. — Donazione fatta da persona incapace d'intendere o di volere
Libro II — Delle successioni · Titolo V — Delle donazioni; Capo II — Della capacità di disporre e di ricevere per donazione
Testo dell'articolo
La donazione fatta da persona che, sebbene non interdetta, si provi essere stata per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace d'intendere o di volere al momento in cui la donazione è stata fatta, può essere annullata su istanza del donante, dei suoi eredi o aventi causa.
L'azione si prescrive in cinque anni dal giorno in cui la donazione è stata fatta.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Una donazione può essere annullata se il donante, anche non interdetto, era incapace di capire o decidere quando l’ha compiuta. Possono agire donante, eredi e aventi causa; il termine è di cinque anni dall’atto. L’incapacità può essere anche transitoria e richiede prova riferita a quel momento.
Esempio pratico
Gli eredi documentano che alla firma il donante non riusciva a valutare gli effetti del dono: ricostruiscono capacità e decorso del quinquennio.
Giurisprudenza
Eredi e prescrizione della donazione dell’incapace
Corte costituzionale, ordinanza n. 206, 2008 · Principio da pronuncia ufficiale — sintesi originale LEXMAAT
La Corte ha respinto la censura fondata sull’uguaglianza contro il quinquennio decorrente dalla donazione: l’erede subentra nella posizione del donante e non recupera un diritto già prescritto prima della successione.
Fonte →Accertamento dell’incapacità al momento dell’atto
Corte di cassazione, sez. II, n. 19874, 2024 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
Non occorre un azzeramento completo delle facoltà mentali. Rileva una compromissione che impedisca di comprendere seriamente atto ed effetti e formare una scelta consapevole, provabile anche con elementi indiziari e accertamenti tecnici.
Fonte →