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Codice civile

Art. 428 c.c. — Atti compiuti da persona incapace d'intendere o di volere 

Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo XII — Delle misure di protezione delle persone prive in tutto od in parte di autonomia; Capo II — Dell’interdizione, dell’inabilitazione e dell’incapacità naturale

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Gli atti compiuti da persona che, sebbene non interdetta, si provi essere stata per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace d'intendere o di volere al momento in cui gli atti sono stati compiuti, possono essere annullati su istanza della persona medesima o dei suoi eredi o aventi causa, se ne risulta un grave pregiudizio all'autore.

L'annullamento dei contratti non può essere pronunziato se non quando, per il pregiudizio che sia derivato o possa derivare alla persona incapace d'intendere o di volere o per la qualità del contratto o altrimenti, risulta la malafede dell'altro contraente.

L'azione si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui l'atto o il contratto è stato compiuto.

Resta salva ogni diversa disposizione di legge.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

Anche senza interdizione un atto può essere annullato se l’autore era incapace di intendere o volere proprio in quel momento. La norma distingue gli atti che producono grave pregiudizio dai contratti, per i quali è necessaria la malafede dell’altro contraente.

Esempio pratico

Una vendita viene conclusa durante una grave compromissione cognitiva: chi agisce deve provare la situazione al momento della firma e la malafede dell’acquirente, valutando anche il prezzo e le circostanze.

Giurisprudenza

  • Incapacità naturale e mezzi di prova

    Corte di cassazione, sez. II civile, sentenza n. 16629, 2026, Rv. 679148-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione

    Al fine dell'invalidità del negozio per incapacità naturale, non è necessario che il soggetto, nel momento del compimento dell'atto, versi in uno stato patologico tale da far venir meno, in modo totale e assoluto, le facoltà psichiche, ma è sufficiente che tali facoltà siano perturbate al punto da impedire una seria valutazione del contenuto e degli effetti del negozio e, quindi, il formarsi di una volontà cosciente, elementi suscettibili di essere dimostrati con ogni mezzo o in base a indizi e presunzioni, che anche da soli, se del caso, possono essere decisivi, ferma restando la facoltà del giudice di utilizzare, ai fini del proprio convincimento, anche le prove raccolte in altro giudizio intercorso tra le stesse o tra altre parti.

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  • Malafede e prezzo sproporzionato

    Corte di cassazione, sez. II civile, ordinanza n. 24435, 2025, Rv. 676244-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione

    In tema di annullamento del contratto per incapacità di intendere e di volere ex art. 428, comma 2, c.c., la mala fede dell'altro contraente, quale consapevolezza della menomazione della sfera intellettiva o volitiva della persona incapace, può desumersi dalla rilevante sproporzione tra il prezzo di vendita e quello di mercato del bene oggetto del contratto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di annullamento di una vendita immobiliare a un prezzo sei volte inferiore a quello di mercato, secondo cui era inverosimile che l'altro contraente, pur essendo un cittadino egiziano da pochi mesi immigrato in Italia, non fosse a conoscenza di tale divario poiché aveva ricevuto in prestito il denaro per l'acquisto da uno zio residente da anni nella città di ubicazione dell'immobile e, quindi, necessariamente al corrente del suo valore di mercato).

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Note

Separati presupposti degli atti del primo comma e dei contratti del secondo. Incapacità al momento dell’atto, prova e malafede contrattuale; prescrizione di cinque anni dal compimento. Non confondere con il diverso dies a quo del 412.

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