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Codice civile

Art. 801 c.c. — Revocazione per ingratitudine 

Libro II — Delle successioni · Titolo V — Delle donazioni; Capo IV — Della revocazione delle donazioni

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

La domanda di revocazione per ingratitudine non può essere proposta che quando il donatario ha commesso uno dei fatti previsti dai numeri 1, 2 e 3 dell'art. 463, ovvero si è reso colpevole d'ingiuria grave verso il donante o ha dolosamente arrecato grave pregiudizio al patrimonio di lui o gli ha rifiutato indebitamente gli alimenti dovuti ai sensi degli articoli 433, 435 e 436.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

L’ingratitudine che consente la revocazione non coincide con un rapporto divenuto freddo o conflittuale. Occorre una delle condotte indicate dalla norma: fatti richiamati dai primi tre numeri dell’art. 463, ingiuria grave, grave pregiudizio doloso al patrimonio del donante oppure rifiuto indebito degli alimenti dovuti.

Esempio pratico

Una lite occasionale tra donante e donatario non basta: chi domanda la revocazione deve individuare e provare il fatto qualificato previsto dalla legge.

Giurisprudenza

  • Scelte personali e ingiuria grave

    Corte di cassazione, sez. 2, ordinanza n. 14567, 2026, Rv. 678974-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione

    La Corte esclude che la scelta della donataria di interrompere la gravidanza, compiuta nelle condizioni della legge e senza informare il donante, costituisca automaticamente un’offesa grave. Per la revocazione occorre dimostrare un comportamento che esprima la disistima e il mancato rispetto richiesti dalla fattispecie.

    Fonte →
  • Nuova relazione e valutazione complessiva della condotta

    Corte di cassazione, sez. 2, ordinanza n. 32682, 2024 · Principio da rassegna ufficiale — sintesi originale LEXMAAT

    L’inizio di un’altra relazione non rende da solo ingrato il convivente donatario. Il giudice deve invece ricostruire l’insieme dei comportamenti e il modo in cui la vicenda è stata manifestata al donante, per distinguere una scelta lecita da una condotta gravemente irriguardosa.

    Fonte →

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