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Codice civile

Art. 463 c.c. — Casi di indegnità 

Libro II — Delle successioni · Titolo I — Disposizioni generali sulle successioni; Capo III — Dell’indegnità

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

È escluso dalla successione come indegno: 1) chi ha volontariamente ucciso o tentato di uccidere la persona della cui successione si tratta, o il coniuge, o un discendente, o un ascendente della medesima, purché non ricorra alcuna delle cause che escludono la punibilità a norma della legge penale; 2)chi ha commesso, in danno di una di tali persone, un fatto al quale la legge dichiara applicabili le disposizioni sull'omicidio; 3) chi ha denunziato una di tali persone per reato punibile con l'ergastolo o con la reclusione per un tempo non inferiore nel minimo a tre anni, se la denunzia è stata dichiarata calunniosa in giudizio penale; ovvero ha testimoniato contro le persone medesime imputate dei predetti reati, se la testimonianza è stata dichiarata, nei confronti di lui, falsa in giudizio penale; 3-bis) chi, essendo decaduto dalla potestà genitoriale nei confronti della persona della cui successione si tratta a norma dell'articolo 330, non è stato reintegrato nella potestà alla data di apertura della successione della medesima; 4) chi ha indotto con dolo o violenza la persona, della cui successione si tratta, a fare, revocare o mutare il testamento, o ne l'ha impedita; 5) chi ha soppresso, celato o alterato il testamento dal quale la successione sarebbe stata regolata; 6) chi ha formato un testamento falso o ne ha fatto scientemente uso.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

L’indegnità esclude dalla successione nei casi gravi tassativamente elencati: fatti contro il defunto o i familiari indicati, particolari accuse o testimonianze false, decadenza genitoriale non rimossa e condotte dolose o violente riguardanti il testamento.

Esempio pratico

Un beneficiario altera consapevolmente il testamento: si valuta la specifica causa di indegnità e il percorso per farla valere, senza equiparare ogni contrasto familiare a indegnità.

Giurisprudenza

  • Captazione e mezzi fraudolenti determinanti

    Corte di cassazione, sez. II civile, ordinanza n. 12238, 2026, Rv. 678050-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione

    In tema di indegnità a succedere, ai fini della sussistenza della captazione ex art. 463 n. 4 c.c., da configurarsi come il dolus malus causam dans trasferito dal campo contrattuale a quello testamentario, non basta una qualsiasi influenza esercitata sul testatore - tramite sollecitazioni, consigli, blandizie e promesse - ma è necessario il ricorso a mezzi fraudolenti idonei, che, valutati in relazione alle condizioni personali del de cuius, siano idonei ad ingannarlo e a determinarlo a disporre in modo difforme da quello che avrebbe liberamente deciso.

    Fonte →

Note

Terminologia storica potestà nella citazione del numero 3-bis letta nel sistema della responsabilità genitoriale. Nessuna equiparazione fra comune conflitto familiare e indegnità; coordinamento penale documentato tramite l’articolo 5 legge 4/2018.

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