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Codice civile

Art. 803 c.c. — Revocazione per sopravvenienza di figli 

Libro II — Delle successioni · Titolo V — Delle donazioni; Capo IV — Della revocazione delle donazioni

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Le donazioni fatte da chi non aveva o ignorava di avere figli o discendenti al tempo della donazione, possono essere revocate per la sopravvenienza o l'esistenza di un figlio o discendente del donante. Possono inoltre essere revocate per il riconoscimento di un figlio, salvo che si provi che al tempo della donazione il donante aveva notizia dell'esistenza del figlio.

La revocazione può essere domandata anche se il figlio del donante era già concepito al tempo della donazione.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

Chi al momento della donazione non aveva, o ignorava di avere, figli o discendenti può chiedere la revocazione quando sopravviene o scopre l’esistenza di un figlio o discendente. Rileva anche il successivo riconoscimento, salvo che si provi la conoscenza del figlio già al tempo della donazione; il concepimento anteriore non esclude la revoca.

Esempio pratico

Dopo avere donato senza sapere di essere genitore, il donante apprende l’esistenza di un figlio: deve verificare i presupposti e il termine dell’art. 804, senza applicare il vecchio limite biennale al riconoscimento.

Giurisprudenza

  • Nascita effettiva e concepimento anteriore

    Corte di cassazione, sez. 2, ordinanza n. 32672, 2024 · Principio da rassegna ufficiale — sintesi originale LEXMAAT

    Il principio riportato richiede la venuta ad esistenza del figlio e collega la possibilità di ripensare la liberalità alla nuova situazione familiare. Sapere del concepimento al momento della donazione non esclude per ciò solo la revocazione prevista dal secondo comma.

    Fonte →
  • Eliminazione del vecchio limite biennale al riconoscimento

    Corte costituzionale, sentenza n. 250, 2000 · Principio da pronuncia ufficiale — sintesi originale LEXMAAT

    La Corte ha eliminato la restrizione che ammetteva la revocazione soltanto quando il riconoscimento del figlio interveniva entro due anni dalla donazione. La disparità rispetto alle altre ipotesi di sopravvenienza familiare era priva di giustificazione. La revocazione resta una facoltà del donante, non una restituzione automatica disposta in favore del figlio.

    Fonte →

Note

Testo attuale coordinato alla riforma della filiazione. Corte costituzionale 250/2000 ha rimosso il vecchio limite biennale al riconoscimento; nessuna categoria discriminatoria storica riproposta.

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