Codice civile
Art. 804 c.c. — Termine per l'azione
Libro II — Delle successioni · Titolo V — Delle donazioni; Capo IV — Della revocazione delle donazioni
Testo dell'articolo
L'azione di revocazione per sopravvenienza di figli deve essere proposta entro cinque anni dal giorno della nascita dell'ultimo figlio nato nel matrimonio o discendente ovvero della notizia dell'esistenza del figlio o discendente, ovvero dell'avvenuto riconoscimento del figlio nato fuori del matrimonio.
Il donante non può proporre o proseguire l'azione dopo la morte del figlio o del discendente.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
La revocazione per sopravvenienza di figli deve essere domandata entro cinque anni dalla nascita dell’ultimo figlio o discendente, dalla notizia della sua esistenza o dal riconoscimento nei casi previsti. Il donante non può proporre o proseguire l’azione dopo la morte del figlio o discendente.
Esempio pratico
Il donante scopre un discendente prima ignorato: la data della scoperta, non quella della donazione, è uno dei dati decisivi per verificare la tempestività.