Codice civile
Art. 845 c.c. — Regole particolari per scopi di pubblico interesse
Libro III — Della proprietà · Titolo II — Della proprietà; Capo II — Della proprietà fondiaria; Sezione I — Disposizioni generali
Testo dell'articolo
La proprietà fondiaria è soggetta a regole particolari per il conseguimento di scopi di pubblico interesse nei casi previsti dalle leggi speciali e dalle disposizioni contenute nelle sezioni seguenti.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
La proprietà fondiaria è soggetta, per i fini pubblici richiamati dal testo, a leggi speciali. Per individuare un limite concreto occorre risalire alla fonte che lo prevede e al suo ambito applicativo.
Esempio pratico
Un vincolo sul terreno può discendere dalla normativa paesaggistica o urbanistica, ma non si ricava una specifica proibizione dalla sola enunciazione dell’art. 845.
Note
Riferimento corporativo storico: identificare le leggi speciali vigenti che concretamente limitano la proprietà.