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Codice civile

Art. 849 c.c. — Fondi compresi entro maggiori unità fondiarie 

Libro III — Della proprietà · Titolo II — Della proprietà; Capo II — Della proprietà fondiaria; Sezione II — Del riordinamento della proprietà rurale

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Indipendentemente dalla formazione del consorzio previsto dall'articolo seguente, il proprietario di terreni entro i quali sono compresi appezzamenti appartenenti ad altri, di estensione inferiore alla minima unità colturale, può domandare che gli sia trasferita la proprietà di questi ultimi, pagandone il prezzo, allo scopo di attuare una migliore sistemazione delle unità fondiarie. In caso di contrasto decide l'autorità giudiziaria, sentite le associazioni professionali circa la sussistenza delle condizioni che giustificano la richiesta di trasferimento.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

Il testo contempla il trasferimento di piccoli appezzamenti compresi entro terreni di altro proprietario, contro pagamento del prezzo e per una migliore sistemazione fondiaria, anche indipendentemente dal consorzio dell’art. 850. Il rinvio alla minima unità colturale richiede oggi un coordinamento normativo prima di utilizzare il meccanismo.

Esempio pratico

Chi possiede il terreno circostante non può pretendere automaticamente il trasferimento della particella interna: deve verificare presupposti, regime vigente e procedimento, compresa la decisione giudiziale in caso di contrasto.

Note

Articolo non formalmente abrogato nel testo consultato; coordinare il rinvio alla minima unità colturale dopo l’abrogazione degli artt. 846–848. Non equiparare automaticamente l’istituto al compendio unico.

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