Codice civile
Art. 850 c.c. — Consorzi a scopo di ricomposizione fondiaria
Libro III — Della proprietà · Titolo II — Della proprietà; Capo II — Della proprietà fondiaria; Sezione II — Del riordinamento della proprietà rurale
Testo dell'articolo
Quando più terreni contigui e inferiori alla minima unità colturale appartengono a diversi proprietari, può, su istanza di alcuno degli interessati o per iniziativa dell'autorità amministrativa, essere costituito un consorzio tra gli stessi proprietari, allo scopo di provvedere a una ricomposizione fondiaria idonea alla migliore utilizzazione dei terreni stessi.
Per la costituzione del consorzio si applicano le norme stabilite per i consorzi di bonifica.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
La norma contempla un consorzio tra proprietari di terreni contigui, per una ricomposizione che ne migliori l’utilizzazione, rinviando alle norme dei consorzi di bonifica per la costituzione. Il riferimento alla minima unità colturale impone di verificare il coordinamento con l’abrogazione degli artt. 846–848 e con le leggi speciali.
Esempio pratico
Per riordinare terreni frammentati si deve individuare la disciplina applicabile al consorzio e la procedura di costituzione, senza trasformare la previsione in un trasferimento automatico al proprietario più grande.
Note
Articolo non formalmente abrogato nel testo consultato; operatività concreta del meccanismo da verificare dopo l’abrogazione degli artt. 846–848 e con le leggi speciali pertinenti.