Codice civile
Art. 854 c.c. — Notifica e trascrizione del piano di riordinamento
Libro III — Della proprietà · Titolo II — Della proprietà; Capo II — Della proprietà fondiaria; Sezione II — Del riordinamento della proprietà rurale
Testo dell'articolo
Il piano di riordinamento dev'essere preventivamente portato a cognizione degli interessati, e contro di esso è ammesso reclamo in via amministrativa, nelle forme e nei termini stabiliti da leggi speciali.
Il provvedimento amministrativo di approvazione definitiva del piano dev'essere trascritto presso l'ufficio dei registri immobiliari nella cui circoscrizione sono situati i beni.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Il piano deve essere reso conoscibile agli interessati prima dell'approvazione, consentendo il reclamo amministrativo previsto dalle leggi speciali. L'approvazione definitiva deve poi comparire nei registri immobiliari. Conoscenza del progetto e pubblicità del provvedimento svolgono funzioni diverse.
Esempio pratico
Un proprietario riceve il progetto che modifica il suo confine e valuta il reclamo. Dopo l'approvazione, il provvedimento viene trascritto per rendere pubblica la nuova sistemazione.
Note
Gli artt. 851–856 non risultano formalmente abrogati nel testo istituzionale consultato. Coordinare il sistema del riordinamento rurale dopo l’abrogazione degli artt. 846–848 (D.Lgs. 228/2001, art. 5-bis, comma 10) e con la disciplina speciale territoriale. Non assimilare automaticamente riordinamento e compendio unico.