Codice civile
Art. 861 c.c. — Opere di competenza dei privati
Libro III — Della proprietà · Titolo II — Della proprietà; Capo II — Della proprietà fondiaria; Sezione III — Della bonifica integrale
Testo dell'articolo
I proprietari degli immobili indicati dall'articolo precedente sono obbligati a eseguire, in conformità del piano generale di bonifica e delle connesse direttive di trasformazione agraria, le opere di competenza privata che siano d'interesse comune a più fondi o d'interesse particolare a taluno di essi.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Il proprietario deve realizzare le opere private previste dal piano e dalle direttive di trasformazione agraria. Queste possono riguardare più fondi oppure il singolo immobile. L'obbligo si distingue dalla partecipazione monetaria alle opere pubbliche.
Esempio pratico
Il piano richiede canalette private che colleghino alcuni campi alla rete principale. Pagare il contributo consortile non sostituisce necessariamente l'esecuzione delle canalette.
Note
Rinvio a leggi speciali: accertare disciplina territoriale, competenze attuali e provvedimenti pertinenti. I riferimenti storici non fondano automaticamente obblighi o poteri attuali.