Demo · dati di prova · pagamenti simulati · lettere senza valore legale
← Codice civile

Codice civile

Art. 865 c.c. — Espropriazione per inosservanza degli obblighi 

Libro III — Della proprietà · Titolo II — Della proprietà; Capo II — Della proprietà fondiaria; Sezione III — Della bonifica integrale

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Quando l'inosservanza degli obblighi imposti ai proprietari risulta tale da compromettere l'attuazione del piano di bonifica, può farsi luogo all'espropriazione parziale o totale del fondo appartenente al proprietario inadempiente, osservate le disposizioni della legge speciale.

L'espropriazione ha luogo a favore del consorzio, se questo ne fa richiesta, o, in mancanza, a favore di altra persona che si obblighi ad eseguire le opere offrendo opportune garanzie.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

La grave inosservanza degli obblighi può giustificare l'espropriazione del fondo quando compromette l'attuazione del piano. Il codice contempla un trasferimento al consorzio richiedente oppure a un soggetto che assuma l'esecuzione con garanzie. Non basta qualsiasi ritardo per perdere la proprietà.

Esempio pratico

Un fondo rimane privo di un'opera essenziale e blocca il programma dell'intero comprensorio. Prima di un'espropriazione devono essere verificati obbligo, gravità, procedimento e garanzie.

Note

Rinvio a leggi speciali: accertare disciplina territoriale, competenze attuali e provvedimenti pertinenti. I riferimenti storici non fondano automaticamente obblighi o poteri attuali.

Articoli collegati