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Codice civile

Art. 863 c.c. — Consorzi di miglioramento fondiario 

Libro III — Della proprietà · Titolo II — Della proprietà; Capo II — Della proprietà fondiaria; Sezione III — Della bonifica integrale

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Nelle forme stabilite per i consorzi di bonifica possono essere costituiti anche consorzi per l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio di opere di miglioramento fondiario comuni a più fondi e indipendenti da un piano generale di bonifica.

Essi sono persone giuridiche private. Possono tuttavia assumere il carattere di persone giuridiche pubbliche quando, per la loro vasta estensione territoriale o per la particolare importanza delle loro funzioni ai fini dell'incremento della produzione, sono riconosciuti d'interesse nazionale con provvedimento dell'autorità amministrativa.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

Il miglioramento fondiario può essere organizzato fra più proprietari anche senza un piano generale di bonifica. Il codice qualifica ordinariamente questi consorzi come persone giuridiche private, con la possibile qualificazione pubblica nei casi e attraverso il riconoscimento previsto. La finalità comune non rende da sola pubblico l'ente.

Esempio pratico

Più proprietari realizzano un impianto per migliorare l'utilizzazione dei campi. Occorre verificare la costituzione del consorzio e il regime dei rapporti, senza assimilare il progetto a un consorzio obbligatorio di bonifica.

Giurisprudenza

  • Gestione e prosecuzione del consorzio privato

    Corte di cassazione, sez. II, n. 9709, 1990 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT

    Nel caso esaminato la prosecuzione delle operazioni dopo la scadenza è stata considerata idonea a prorogare il consorzio a tempo indeterminato, applicando alla gestione le regole della società semplice.

    Fonte →

Note

Rinvio a leggi speciali: accertare disciplina territoriale, competenze attuali e provvedimenti pertinenti. I riferimenti storici non fondano automaticamente obblighi o poteri attuali.

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