Codice civile
Art. 94 c.c. — Luogo della pubblicazione
Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo VI — Del matrimonio; Capo III — Del matrimonio celebrato davanti all’ufficiale dello stato civile; Sezione II — Delle formalità preliminari del matrimonio
Testo dell'articolo
La pubblicazione deve essere richiesta all'ufficiale dello stato civile del comune dove uno degli sposi ha la residenza ed è fatta nei comuni di residenza degli sposi.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
La pubblicazione va chiesta all’ufficiale dello stato civile del comune di residenza di uno degli sposi ed eseguita nei comuni di residenza di entrambi. Se le residenze sono diverse, l’ufficio che riceve la richiesta attiva il raccordo con l’altro comune previsto dal regolamento.
Il secondo e terzo comma sono abrogati: non vanno aggiunte sulla loro base pubblicazioni legate a vecchie residenze. Per una residenza all’estero occorre anche la disciplina speciale degli uffici diplomatici o consolari.
Esempio pratico
Uno sposo risiede ad Ancona e l’altra a Pesaro. La richiesta si presenta a uno dei due comuni e le pubblicazioni sono eseguite in entrambi, secondo il raccordo fra gli uffici.
Note
Abrogazioni previste dall’articolo 110, comma 3, del D.P.R. n. 396/2000: secondo e terzo comma. Per la procedura vigente si applicano le norme coordinate dello stato civile.