Codice civile
Art. 93 c.c. — Pubblicazione
Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo VI — Del matrimonio; Capo III — Del matrimonio celebrato davanti all’ufficiale dello stato civile; Sezione II — Delle formalità preliminari del matrimonio
Testo dell'articolo
La celebrazione del matrimonio dev'essere preceduta dalla pubblicazione fatta a cura dell'ufficiale dello stato civile.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
La celebrazione del matrimonio deve, come regola, essere preceduta dalle pubblicazioni curate dall’ufficiale dello stato civile. Questa formalità rende conoscibile il progetto matrimoniale e consente di far emergere eventuali impedimenti.
Il secondo comma è stato abrogato dal regolamento dello stato civile del 2000. Per contenuti e modalità operative si leggono quindi le disposizioni vigenti del D.P.R. n. 396/2000, con la disciplina della pubblicità legale online. Le riduzioni e omissioni sono eccezionali e seguono l’articolo 100; il pericolo di vita è disciplinato dall’articolo 101.
Esempio pratico
Una coppia programma il matrimonio civile e richiede le pubblicazioni. Non può eliminarle per comodità: deve seguire la procedura ordinaria o rientrare in un’eccezione legale.
Giurisprudenza
Pubblicazioni civili e tutela lavorativa
Corte di cassazione, sentenza n. 9467, 2016 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
Per la presunzione che collega un licenziamento al matrimonio, il precedente considera decisive le formalità civili di pubblicazione. Le sole pubblicazioni canoniche non producono lo stesso effetto, poiché anche il matrimonio concordatario richiede le pubblicazioni previste dall’ordinamento civile.
Fonte →
Note
Abrogazioni previste dall’articolo 110, comma 3, del D.P.R. n. 396/2000: secondo comma. Per la procedura vigente si applicano le norme coordinate dello stato civile.
Articoli collegati
- Art. 94Luogo della pubblicazione
- Art. 96Richiesta della pubblicazione
- Art. 98Rifiuto della pubblicazione
- Art. 99Termine per la celebrazione del matrimonio
- Art. 100Riduzione del termine e omissione della pubblicazione
- Art. 101Matrimonio in imminente pericolo di vita
- Art. 102Persone che possono fare opposizione