Codice civile
Art. 948 c.c. — Azione di rivendicazione
Libro III — Della proprietà · Titolo II — Della proprietà; Capo IV — Delle azioni a difesa della proprietà
Testo dell'articolo
Il proprietario può rivendicare la cosa da chiunque la possiede o detiene e può proseguire l'esercizio dell'azione anche se costui, dopo la domanda, ha cessato, per fatto proprio, di possedere o detenere la cosa. In tal caso il convenuto è obbligato a ricuperarla per l'attore a proprie spese, o, in mancanza, a corrispondergliene il valore, oltre a risarcirgli il danno.
Il proprietario, se consegue direttamente dal nuovo possessore o detentore la restituzione della cosa, è tenuto a restituire al precedente possessore o detentore la somma ricevuta in luogo di essa.
L'azione di rivendicazione non si prescrive, salvi gli effetti dell'acquisto della proprietà da parte di altri per usucapione.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Il proprietario può chiedere la cosa a chi la possiede o detiene senza un diritto opponibile. Se il convenuto se ne priva per fatto proprio dopo la domanda, resta tenuto a recuperarla o pagarne il valore, oltre ai danni. Se il proprietario ottiene la restituzione dal nuovo detentore, deve restituire il valore sostitutivo ricevuto dal precedente. L’azione non si prescrive, ma resta possibile l’usucapione altrui.
Esempio pratico
Il proprietario rivendica un bene e il convenuto lo vende durante il giudizio. La vendita non elimina la tutela prevista contro il convenuto, ferma la verifica dei presupposti.
Giurisprudenza
Limiti di rogito e accettazione ereditaria come prova
Corte di cassazione, sez. 2, ordinanza n. 32446, 2025, Rv. 676483-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
L’atto di acquisto o di accettazione dell’eredità non risolve da solo l’onere rigoroso di provare la proprietà nella rivendicazione. Occorre dimostrare un acquisto originario nella catena dei titoli oppure l’usucapione, senza presumere il possesso da atti che non lo provano.
Fonte →Ammissione del titolo anteriore e catasto
Corte di cassazione, sez. 2, ordinanza n. 4547, 2025, Rv. 673886-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
Se il convenuto riconosce che il bene apparteneva a una persona determinata, il rivendicante può concentrarsi sui trasferimenti da quella persona a sé. La continuità delle intestazioni catastali o ipotecarie non sostituisce però gli atti necessari a dimostrare quei passaggi.
Fonte →