Codice civile
Art. 949 c.c. — Azione negatoria
Libro III — Della proprietà · Titolo II — Della proprietà; Capo IV — Delle azioni a difesa della proprietà
Testo dell'articolo
Il proprietario può agire per far dichiarare l'inesistenza di diritti affermati da altri sulla cosa, quando ha motivo di temerne pregiudizio.
Se sussistono anche turbative o molestie, il proprietario può chiedere che se ne ordini la cessazione, oltre la condanna al risarcimento del danno.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Il proprietario può chiedere che siano dichiarati inesistenti i diritti che altri affermano sulla sua cosa, quando teme un pregiudizio. Se vi sono anche molestie o turbative, può chiederne la cessazione e il risarcimento. L’azione serve a difendere la libertà del bene da pretese altrui e può riguardare anche un uso che oltrepassa una servitù esistente.
Esempio pratico
Un vicino pretende un passaggio più ampio di quello previsto dal titolo. Il proprietario chiede di accertare i limiti del diritto e di far cessare l’uso eccedente.
Giurisprudenza
Servitù esistente ma esercitata oltre i limiti
Corte di cassazione, sez. 2, ordinanza n. 29867, 2024, Rv. 673093-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
L’azione negatoria può servire anche a contestare l’esercizio che ecceda modalità, finalità o limiti di una servitù realmente esistente. Non è quindi limitata alla sola negazione assoluta di ogni peso sul fondo.
Fonte →Imprescrittibilità della negatoria
Corte di cassazione, sez. 2, ordinanza n. 12095, 2024, Rv. 671527-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
Il proprietario può agire senza un termine di prescrizione dell’azione negatoria, anche se chiede la demolizione delle opere attraverso cui si esercita la servitù contestata.
Fonte →