Codice civile
Art. 961 c.c. — Pagamento del canone
Libro III — Della proprietà · Titolo IV — Dell’enfiteusi
Testo dell'articolo
L'obbligo del pagamento del canone grava solidalmente su tutti i coenfiteuti e sugli eredi dell'enfiteuta finchè dura la comunione.
Nel caso in cui segua la divisione e il fondo venga goduto separatamente dagli enfiteuti o dagli eredi, ciascuno risponde per gli obblighi inerenti all'enfiteusi proporzionalmente al valore della sua porzione.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Finché il diritto enfiteutico rimane comune, i coenfiteuti e gli eredi rispondono solidalmente del canone. Dopo la divisione e il godimento separato, il peso si ripartisce in proporzione al valore delle porzioni. Non basta una ripartizione informale degli incassi per presumere cessata la solidarietà.
Esempio pratico
Tre eredi detengono in comune l’enfiteusi. Il concedente può esigere il canone da uno di essi secondo la solidarietà prevista.