Codice civile
Art. 992 c.c. — Pali per vigne e per altre coltivazioni
Libro III — Della proprietà · Titolo V — Dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione; Capo I — Dell’usufrutto; Sezione II — Dei diritti nascenti dall’usufrutto
Testo dell'articolo
L'usufruttuario può prendere nei boschi i pali occorrenti per le vigne e per le altre coltivazioni che ne abbisognano, osservando sempre la pratica costante della regione.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
L’usufruttuario può ricavare dal bosco i pali necessari per coltivazioni che ne richiedono l’uso. Deve seguire la pratica della regione. La facoltà è collegata al fabbisogno agricolo e non autorizza qualsiasi prelievo di legname, restando da rispettare le regole forestali pertinenti.
Esempio pratico
Per sostenere una vigna si prelevano i pali necessari dal bosco compreso nel godimento, nei limiti della pratica locale.