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Art. 992 c.c. — Pali per vigne e per altre coltivazioni 

Libro III — Della proprietà · Titolo V — Dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione; Capo I — Dell’usufrutto; Sezione II — Dei diritti nascenti dall’usufrutto

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

L'usufruttuario può prendere nei boschi i pali occorrenti per le vigne e per le altre coltivazioni che ne abbisognano, osservando sempre la pratica costante della regione.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

L’usufruttuario può ricavare dal bosco i pali necessari per coltivazioni che ne richiedono l’uso. Deve seguire la pratica della regione. La facoltà è collegata al fabbisogno agricolo e non autorizza qualsiasi prelievo di legname, restando da rispettare le regole forestali pertinenti.

Esempio pratico

Per sostenere una vigna si prelevano i pali necessari dal bosco compreso nel godimento, nei limiti della pratica locale.

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