Codice civile
Art. 991 c.c. — Alberi fruttiferi
Libro III — Della proprietà · Titolo V — Dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione; Capo I — Dell’usufrutto; Sezione II — Dei diritti nascenti dall’usufrutto
Testo dell'articolo
Gli alberi fruttiferi che periscono e quelli divelti o spezzati per accidente appartengono all'usufruttuario, ma questi ha l'obbligo di sostituirne altri.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Gli alberi fruttiferi morti o divelti da un accidente appartengono all’usufruttuario, che deve sostituirli. La facoltà di utilizzare ciò che resta si accompagna quindi al ripristino della dotazione produttiva. Non va estesa agli alberi di alto fusto regolati dall’articolo precedente.
Esempio pratico
Una pianta da frutto viene spezzata dal vento: l’usufruttuario ne dispone ma provvede alla sostituzione.