Codice civile
Art. 994 c.c. — Perimento delle mandre o dei greggi
Libro III — Della proprietà · Titolo V — Dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione; Capo I — Dell’usufrutto; Sezione II — Dei diritti nascenti dall’usufrutto
Testo dell'articolo
Se l'usufrutto è stabilito sopra una mandra o un gregge, l'usufruttuario è tenuto a surrogare gli animali periti, fino alla concorrente quantità dei nati, dopo che la mandra o il gregge ha cominciato ad essere mancante del numero primitivo.
Se la mandra o il gregge perisce interamente per causa non imputabile all'usufruttuario, questi non è obbligato verso il proprietario che a rendere conto delle pelli o del loro valore.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Nel godimento di una mandria o di un gregge, gli animali perduti devono essere sostituiti entro la quantità dei nuovi nati, nei termini della norma. Se l’intero insieme perisce senza colpa dell’usufruttuario, il rendiconto riguarda le pelli o il loro valore. La responsabilità per eventi imputabili va esaminata separatamente.
Esempio pratico
Alcuni animali muoiono durante l’usufrutto di un gregge: si confrontano perdite e nuove nascite per determinare la sostituzione.