Codice civile
Art. 995 c.c. — Cose consumabili
Libro III — Della proprietà · Titolo V — Dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione; Capo I — Dell’usufrutto; Sezione II — Dei diritti nascenti dall’usufrutto
Testo dell'articolo
Se l'usufrutto comprende cose consumabili, l'usufruttuario ha diritto di servirsene e ha l'obbligo di pagarne il valore al termine dell'usufrutto secondo la stima convenuta.
Mancando la stima, è in facoltà dell'usufruttuario di pagare le cose secondo il valore che hanno al tempo in cui finisce l'usufrutto o di restituirne altre in eguale qualità e quantità.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Le cose consumabili possono essere utilizzate dall’usufruttuario, con obbligo di restituzione per valore secondo la stima concordata. Se manca una stima, la norma consente di pagare il valore finale oppure restituire beni della stessa qualità e quantità. Il regime differisce da quello delle cose soltanto deteriorabili.
Esempio pratico
Il diritto comprende una quantità di prodotti consumabili: si documenta la stima concordata o il criterio di restituzione applicabile.