Codice civile
Art. 1010 c.c. — Passività gravanti su eredità in usufrutto
Libro III — Della proprietà · Titolo V — Dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione; Capo I — Dell'usufrutto; Sezione III — Degli obblighi nascenti dall’usufrutto
Testo dell'articolo
L'usufruttuario di un'eredità o di una quota di eredità è obbligato a pagare per intero, o in proporzione della quota, le annualità e gli interessi dei debiti o dei legati da cui l'eredità stessa sia gravata.
Per il pagamento del capitale dei debiti o dei legati, che si renda necessario durante l'usufrutto, è in facoltà dell'usufruttuario di fornire la somma occorrente, che gli deve essere rimborsata senza interesse alla fine dell'usufrutto.
Se l'usufruttuario non può o non vuole fare questa anticipazione, il proprietario può pagare tale somma, sulla quale l'usufruttuario deve corrispondergli l'interesse durante l'usufrutto, o può vendere una porzione dei beni soggetti all'usufrutto fino alla concorrenza della somma dovuta.
Se per il pagamento dei debiti si rende necessaria la vendita dei beni, questa è fatta d'accordo tra proprietario e usufruttuario, salvo ricorso all'autorità giudiziaria in caso di dissenso. L'espropriazione forzata deve seguire contro ambedue.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Nell'usufrutto di eredità o quota, il beneficiario sostiene annualità e interessi nella misura pertinente. Per il capitale può anticipare somme o si procede con pagamento del proprietario o vendita secondo la norma.
Esempio pratico
Per estinguere un debito ereditario il beneficiario anticipa il capitale, che recupererà alla fine senza interessi.