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Art. 1011 c.c. — Ritenzione per le somme anticipate 

Libro III — Della proprietà · Titolo V — Dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione; Capo I — Dell'usufrutto; Sezione III — Degli obblighi nascenti dall’usufrutto

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Nelle ipotesi contemplate dal secondo comma dell'art. 1009 e dal secondo comma dell'art. 1010, l'usufruttuario ha diritto di ritenzione sui beni che sono in suo possesso fino alla concorrenza della somma a lui dovuta.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

Per determinate anticipazioni di capitale, il beneficiario può mantenere i beni già posseduti a garanzia del rimborso dovuto.

Esempio pratico

Alla cessazione del diritto, conserva il bene posseduto finché viene rimborsata l'anticipazione disciplinata dall'art. 1009.

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