Codice civile
Art. 1018 c.c. — Perimento dell'edificio
Libro III — Della proprietà · Titolo V — Dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione; Capo I — Dell'usufrutto; Sezione IV — Estinzione e modificazioni dell’usufrutto
Testo dell'articolo
Se l'usufrutto è stabilito sopra un fondo, del quale fa parte un edificio, e questo viene in qualsiasi modo a perire, l'usufruttuario ha diritto di godere dell'area e dei materiali.
La stessa disposizione si applica se l'usufrutto è stabilito soltanto sopra un edificio. In tal caso, però, il proprietario, se intende costruire un altro edificio, ha il diritto di occupare l'area e di valersi dei materiali, pagando all'usufruttuario, durante l'usufrutto, gli interessi sulla somma corrispondente al valore dell'area e dei materiali.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
La distruzione dell'edificio lascia il godimento dell'area e dei materiali. Se il diritto riguardava il solo edificio, il proprietario può ricostruire usando tali elementi e pagando gli interessi del loro valore.
Esempio pratico
Dopo un crollo, il proprietario ricostruisce sul terreno di un edificio gravato da usufrutto e remunera il valore sostitutivo previsto.