Codice civile
Art. 1019 c.c. — Perimento di cosa assicurata dall'usufruttuario
Libro III — Della proprietà · Titolo V — Dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione; Capo I — Dell'usufrutto; Sezione IV — Estinzione e modificazioni dell’usufrutto
Testo dell'articolo
Se l'usufruttuario ha provveduto all'assicurazione della cosa o al pagamento dei premi per la cosa già assicurata, l'usufrutto si trasferisce sull'indennità dovuta dall'assicuratore.
Se è perito un edificio e il proprietario intende di ricostruirlo con la somma conseguita come indennità, l'usufruttuario non può opporsi. L'usufrutto in questo caso si trasferisce sull'edificio ricostruito. Se però la somma impiegata nella ricostruzione è maggiore di quella spettante in usufrutto, il diritto dell'usufruttuario sul nuovo edificio è limitato in proporzione di quest'ultima.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Quando il beneficiario assicura il bene o paga i premi, il diritto si trasferisce sull'indennizzo. Per un edificio ricostruito con tale somma, il godimento segue la ricostruzione nella proporzione prevista.
Esempio pratico
L'indennizzo di 100 finanzia una ricostruzione di 150: il nuovo usufrutto va proporzionato al capitale sostitutivo.