Codice civile
Art. 1033 c.c. — Obbligo di dare passaggio alle acque
Libro III — Della proprietà · Titolo VI — Delle servitù prediali; Capo II — Delle servitù coattive; Sezione I — Dell’acquedotto e dello scarico coattivo
Testo dell'articolo
Il proprietario è tenuto a dare passaggio per i suoi fondi alle acque di ogni specie che si vogliono condurre da parte di chi ha, anche solo temporaneamente, il diritto di utilizzarle per i bisogni della vita o per usi agrari o industriali.
Sono esenti da questa servitù le case, i cortili, i giardini e le aie ad esse attinenti.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Chi può utilizzare acqua anche temporaneamente può ottenere il passaggio attraverso altri fondi per gli usi indicati, con le esclusioni della norma.
Esempio pratico
Un fondo agricolo richiede il transito di acqua disponibile per irrigazione evitando le pertinenze domestiche esenti.
Giurisprudenza
Acquedotto e limiti dell'analogia
Corte di cassazione, sez. 2, n. 11563, 2016, Rv. 640339 · Principio da rassegna ufficiale — sintesi originale LEXMAAT
Il regime coattivo dell'acquedotto non consente di imporre per analogia un gasdotto: le servitù coattive sono tipiche e le situazioni considerate non sono assimilabili.
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