Codice civile
Art. 1037 c.c. — Condizioni per la costituzione della servitù
Libro III — Della proprietà · Titolo VI — Delle servitù prediali; Capo II — Delle servitù coattive; Sezione I — Dell’acquedotto e dello scarico coattivo
Testo dell'articolo
Chi vuol far passare le acque sul fondo altrui deve dimostrare che può disporre dell'acqua durante il tempo per cui chiede il passaggio; che la medesima è sufficiente per l'uso al quale si vuol destinare; che il passaggio richiesto è il più conveniente e il meno pregiudizievole al fondo servente, avuto riguardo alle condizioni dei fondi vicini, al pendio e alle altre condizioni per la condotta, per il corso e lo sbocco delle acque.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Il richiedente prova disponibilità e sufficienza dell'acqua e propone un tracciato conveniente che minimizzi il danno al fondo gravato considerando i luoghi circostanti.
Esempio pratico
Una relazione confronta due tracciati, quantità disponibile, pendenza e sbocco.
Giurisprudenza
Valutazione dei fondi vicini
Corte di cassazione, sez. II, n. 10611, 2014 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
Nel valutare il percorso dell'acquedotto, il giudice considera anche i terreni vicini pur se i loro proprietari non partecipano alla causa. Questa valutazione non li vincola in un successivo autonomo giudizio.
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