Codice civile
Art. 1035 c.c. — Attraversamento di acquedotti
Libro III — Della proprietà · Titolo VI — Delle servitù prediali; Capo II — Delle servitù coattive; Sezione I — Dell’acquedotto e dello scarico coattivo
Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.
Testo dell'articolo
Chi vuol condurre l'acqua per il fondo altrui può attraversare al disopra o al disotto gli acquedotti preesistenti, appartengano essi al proprietario del fondo o ad altri, purché esegua le opere necessarie a impedire ogni danno o alterazione degli acquedotti stessi.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Il nuovo percorso può superare o sottopassare acquedotti esistenti, proteggendoli con opere idonee.
Esempio pratico
Un attraversamento sotterraneo viene progettato senza alterare la condotta preesistente.