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Art. 1035 c.c. — Attraversamento di acquedotti 

Libro III — Della proprietà · Titolo VI — Delle servitù prediali; Capo II — Delle servitù coattive; Sezione I — Dell’acquedotto e dello scarico coattivo

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Chi vuol condurre l'acqua per il fondo altrui può attraversare al disopra o al disotto gli acquedotti preesistenti, appartengano essi al proprietario del fondo o ad altri, purché esegua le opere necessarie a impedire ogni danno o alterazione degli acquedotti stessi.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

Il nuovo percorso può superare o sottopassare acquedotti esistenti, proteggendoli con opere idonee.

Esempio pratico

Un attraversamento sotterraneo viene progettato senza alterare la condotta preesistente.

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