Codice civile
Art. 1034 c.c. — Apertura di nuovo acquedotto
Libro III — Della proprietà · Titolo VI — Delle servitù prediali; Capo II — Delle servitù coattive; Sezione I — Dell’acquedotto e dello scarico coattivo
Testo dell'articolo
Chi ha diritto di condurre acque per il fondo altrui deve costruire il necessario acquedotto, ma non può far defluire le acque negli acquedotti già esistenti e destinati al corso di altre acque.
Il proprietario del fondo soggetto alla servitù può tuttavia impedire la costruzione, consentendo il passaggio nei propri acquedotti già esistenti, qualora ciò non rechi notevole pregiudizio alla condotta che si domanda. In tal caso al proprietario dell'acquedotto è dovuta un'indennità da determinarsi avuto riguardo all'acqua che s'introduce, al valore dell'acquedotto, alle opere che si rendono necessarie per il nuovo passaggio e alle maggiori spese di manutenzione.
La facoltà indicata dal comma precedente non è consentita al proprietario del fondo servente nei confronti della pubblica amministrazione.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Il richiedente realizza il nuovo acquedotto. Il proprietario può offrire quello già esistente se il passaggio non subisce notevole pregiudizio, con indennità specifica; la facoltà non vale contro la pubblica amministrazione.
Esempio pratico
Per evitare un nuovo scavo, il proprietario propone una condotta idonea già presente nel fondo.