Codice civile
Art. 1042 c.c. — Obblighi inerenti all'uso di corsi contigui a fondi altrui
Libro III — Della proprietà · Titolo VI — Delle servitù prediali; Capo II — Delle servitù coattive; Sezione I — Dell’acquedotto e dello scarico coattivo
Testo dell'articolo
Se un corso d'acqua impedisce ai proprietari dei fondi contigui l'accesso ai medesimi, o la continuazione dell'irrigazione o dello scolo delle acque, coloro che si servono di quel corso sono obbligati, in proporzione del beneficio che ne ritraggono, a costruire e a mantenere i ponti e i loro accessi sufficienti per un comodo e sicuro transito, come pure le botti sotterranee, i ponti-canali o altre opere simili per continuare l'irrigazione o lo scolo, salvi i diritti derivanti dal titolo o dall'usucapione.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Chi trae beneficio dal corso d'acqua deve mantenere collegamenti e opere che evitino di interrompere accessi, irrigazione e scolo dei fondi contigui, in proporzione al vantaggio.
Esempio pratico
Un canale interrompe un accesso: gli utilizzatori finanziano un ponte sicuro secondo il beneficio ricevuto.