Codice civile
Art. 1041 c.c. — Letto dell'acquedotto
Libro III — Della proprietà · Titolo VI — Delle servitù prediali; Capo II — Delle servitù coattive; Sezione I — Dell’acquedotto e dello scarico coattivo
Testo dell'articolo
È sempre in facoltà del proprietario del fondo servente di far determinare stabilmente il letto dell'acquedotto con l'apposizione di capisaldi o soglie da riportarsi a punti fissi. Se però di tale facoltà egli non ha fatto uso al tempo della concessione dell'acquedotto, deve sopportare la metà delle spese occorrenti.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Il proprietario del fondo gravato può fissare stabilmente il letto dell'acquedotto con riferimenti permanenti. Se esercita la facoltà dopo la concessione, sostiene metà del costo.
Esempio pratico
Anni dopo la costituzione si posizionano capisaldi collegati a punti fissi per identificare il tracciato.