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Art. 1045 c.c. — Utilizzazione di fogne o di fossi altrui 

Libro III — Della proprietà · Titolo VI — Delle servitù prediali; Capo II — Delle servitù coattive; Sezione I — Dell’acquedotto e dello scarico coattivo

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

I proprietari dei fondi attraversati da fogne o da fossi altrui, o che altrimenti possono approfittare dei lavori fatti in forza dell'articolo precedente, hanno facoltà di servirsene per risanare i loro fondi, a condizione che non ne venga danno ai fondi già risanati e che essi sopportino le nuove spese occorrenti per modificare le opere già eseguite, affinchè queste siano in grado di servire anche ai fondi attraversati, e inoltre sopportino una parte proporzionale delle spese già fatte e di quelle richieste per il mantenimento delle opere, le quali divengono comuni.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

I vicini possono utilizzare le opere di bonifica senza danneggiare i terreni risanati, pagando adattamenti e quote proporzionali dei costi iniziali e di manutenzione. Le opere diventano comuni.

Esempio pratico

Un altro fondo si collega al fosso adeguandone la capacità e concorrendo alle spese pertinenti.

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