Codice civile
Art. 1104 c.c. — Obblighi dei partecipanti
Libro III — Della proprietà · Titolo VII — Della comunione; Capo I — Della comunione in generale
Testo dell'articolo
Ciascun partecipante deve contribuire nelle spese necessarie per la conservazione e per il godimento della cosa comune e nelle spese deliberate dalla maggioranza a norma delle disposizioni seguenti, salva la facoltà di liberarsene con la rinunzia al suo diritto.
La rinunzia non giova al partecipante che abbia anche tacitamente approvato la spesa.
Il cessionario del partecipante è tenuto in solido con il cedente a pagare i contributi da questo dovuti e non versati.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Le spese necessarie per conservare e utilizzare il bene comune e quelle validamente deliberate gravano sui partecipanti. La rinuncia al diritto può liberare per il futuro dagli oneri nei limiti della norma, ma non elimina quelli approvati, anche tacitamente, dall'interessato. Chi acquista risponde in solido con il cedente dei contributi dovuti e non versati; questa regola generale non sostituisce la disciplina speciale del condominio.
Esempio pratico
Chi compra una quota di un magazzino comune controlla anche i contributi di conservazione rimasti insoluti.
Giurisprudenza
Debito contributivo distinto dal risarcimento
Corte di cassazione, sez. 2, ordinanza n. 16435, 2025, Rv. 675525-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
Il danno causato da mancata manutenzione di parti comuni genera responsabilità extracontrattuale: l'acquirente non subentra automaticamente nel debito risarcitorio per fatti anteriori come se fosse un contributo comune.
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