Codice civile
Art. 1049 c.c. — Somministrazione di acqua a un edificio
Libro III — Della proprietà · Titolo VI — Delle servitù prediali; Capo II — Delle servitù coattive; Sezione III — Della somministrazione coattiva di acqua a un edificio o a un fondo
Testo dell'articolo
Se a una casa o alle sue dipendenze manca l'acqua necessaria per l'alimentazione degli uomini o degli animali e per gli altri usi domestici, e non è possibile procurarla senza eccessivo dispendio, il proprietario del fondo vicino deve consentire che sia dedotta l'acqua di sopravanzo nella misura indispensabile per le necessità anzidette.
Prima che siano iniziati i lavori, deve pagarsi il valore dell'acqua, che si chiede di dedurre, calcolato per un'annualità. Si devono altresì sostenere tutte le spese per le opere di presa e di derivazione. Si applicano inoltre le disposizioni del primo comma dell'art. 1038.
In mancanza di convenzione, la sentenza determina le modalità della derivazione e l'indennità dovuta.
Qualora si verifichi un mutamento nelle condizioni originarie, la derivazione può essere soppressa su istanza dell'una o dell'altra parte.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Per i bisogni domestici indispensabili di una casa priva d'acqua, se procurarla costa eccessivamente, il vicino deve consentire la derivazione del proprio sopravanzo. Sono dovuti valori, opere e indennità indicati.
Esempio pratico
Una casa isolata chiede solo l'acqua indispensabile disponibile in eccedenza nel fondo confinante.