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Codice civile

Art. 1050 c.c. — Somministrazione di acqua a un fondo 

Libro III — Della proprietà · Titolo VI — Delle servitù prediali; Capo II — Delle servitù coattive; Sezione III — Della somministrazione coattiva di acqua a un edificio o a un fondo

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Le norme stabilite dall'articolo precedente si applicano anche se il proprietario di un fondo non ha acqua per irrigarlo, quando le acque del fondo vicino consentono una parziale somministrazione, dopo soddisfatto ogni bisogno domestico, agricolo o industriale.

Le disposizioni di questo articolo e del precedente non si applicano nel caso in cui delle acque si dispone in forza di concessione amministrativa.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

La somministrazione può servire anche all'irrigazione di un fondo, ma solo con l'acqua residua dopo tutti i bisogni domestici, agricoli e industriali del vicino. I due articoli non operano sulle acque detenute per concessione amministrativa.

Esempio pratico

Il vicino concede parte dell'acqua realmente eccedente dopo i propri fabbisogni per irrigare il fondo privo di risorse.

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