Codice civile
Art. 1089 c.c. — Acqua impiegata come forza motrice
Libro III — Della proprietà · Titolo VI — Delle servitù prediali; Capo VIII — Di alcune servitù in materia di acque; Sezione I — Della servitù di presa o di derivazione di acqua
Testo dell'articolo
Chi ha diritto di servirsi dell'acqua come forza motrice non può, senza espressa disposizione del titolo, impedirne o rallentarne il corso, procurandone il ribocco o ristagno.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Chi utilizza l’acqua per produrre forza motrice non acquista per questo il diritto di bloccarne o rallentarne il corso provocando rigurgiti o ristagni. Una facoltà del genere deve risultare espressamente dal titolo e deve comunque rispettare i vincoli inderogabili. La regola tutela la regolarità del flusso e le utilità collegate, distinguendo l’uso energetico dall’alterazione del regime di deflusso.
Esempio pratico
Un impianto sfrutta la corrente ma crea un ristagno a monte. Il proprietario deve verificare se il titolo consenta quell’effetto e se sia compatibile con la disciplina delle acque.
Note
Disciplina civilistica del rapporto tra fondi da coordinare con demanio idrico, concessioni di derivazione e prescrizioni ambientali; la servitù non sostituisce il titolo pubblico necessario all’uso delle acque.