Codice civile
Art. 1103 c.c. — Disposizione della quota
Libro III — Della proprietà · Titolo VII — Della comunione; Capo I — Della comunione in generale
Testo dell'articolo
Ciascun partecipante può disporre del suo diritto e cedere ad altri il godimento della cosa nei limiti della sua quota.
Per le ipoteche costituite da uno dei partecipanti si osservano le disposizioni contenute nel capo IV del titolo III del libro VI.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Il partecipante può trasferire la propria quota e consentirne ad altri il godimento, nei limiti del diritto che possiede. Non può vendere come esclusivamente sua una porzione materiale che non gli sia stata assegnata. La disponibilità della quota resta distinta dalla disposizione dell'intero bene, che richiede i consensi previsti dall'art. 1108. Per la comunione ereditaria va verificato anche il retratto successorio.
Esempio pratico
Un comproprietario vende il proprio terzo del terreno: l'acquirente entra nella comunione e non diventa proprietario esclusivo dell'angolo indicato informalmente dal venditore.
Giurisprudenza
Licenza esclusiva del marchio comune
Corte di cassazione, sez. 1, sentenza n. 10637, 2024, Rv. 670886-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
Concedere a terzi l'utilizzazione esclusiva di un marchio comune richiede tutti i consensi, perché sottrae ai contitolari la possibilità di utilizzarlo direttamente.
Fonte →