Demo · dati di prova · pagamenti simulati · lettere senza valore legale
← Codice civile

Codice civile

Art. 1104 c.c. — Obblighi dei partecipanti 

Libro III — Della proprietà · Titolo VII — Della comunione; Capo I — Della comunione in generale

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Ciascun partecipante deve contribuire nelle spese necessarie per la conservazione e per il godimento della cosa comune e nelle spese deliberate dalla maggioranza a norma delle disposizioni seguenti, salva la facoltà di liberarsene con la rinunzia al suo diritto.

La rinunzia non giova al partecipante che abbia anche tacitamente approvato la spesa.

Il cessionario del partecipante è tenuto in solido con il cedente a pagare i contributi da questo dovuti e non versati.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

Le spese necessarie per conservare e utilizzare il bene comune e quelle validamente deliberate gravano sui partecipanti. La rinuncia al diritto può liberare per il futuro dagli oneri nei limiti della norma, ma non elimina quelli approvati, anche tacitamente, dall'interessato. Chi acquista risponde in solido con il cedente dei contributi dovuti e non versati; questa regola generale non sostituisce la disciplina speciale del condominio.

Esempio pratico

Chi compra una quota di un magazzino comune controlla anche i contributi di conservazione rimasti insoluti.

Giurisprudenza

  • Debito contributivo distinto dal risarcimento

    Corte di cassazione, sez. 2, ordinanza n. 16435, 2025, Rv. 675525-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione

    Il danno causato da mancata manutenzione di parti comuni genera responsabilità extracontrattuale: l'acquirente non subentra automaticamente nel debito risarcitorio per fatti anteriori come se fosse un contributo comune.

    Fonte →

Articoli collegati