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Art. 1117-ter c.c. — Modificazioni delle destinazioni d'uso 

Libro III — Della proprietà · Titolo VII — Della comunione; Capo II — Del condominio negli edifici

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Per soddisfare esigenze di interesse condominiale, l'assemblea, con un numero di voti che rappresenti i quattro quinti dei partecipanti al condominio e i quattro quinti del valore dell'edificio, può modificare la destinazione d'uso delle parti comuni.

La convocazione dell'assemblea deve essere affissa per non meno di trenta giorni consecutivi nei locali di maggior uso comune o negli spazi a tal fine destinati e deve effettuarsi mediante lettera raccomandata o equipollenti mezzi telematici, in modo da pervenire almeno venti giorni prima della data di convocazione.

La convocazione dell'assemblea, a pena di nullità, deve indicare le parti comuni oggetto della modificazione e la nuova destinazione d'uso.

La deliberazione deve contenere la dichiarazione espressa che sono stati effettuati gli adempimenti di cui ai precedenti commi.

Sono vietate le modificazioni delle destinazioni d'uso che possono recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato o che ne alterano il decoro architettonico.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

Per modificare la destinazione d'uso delle parti comuni nell'interesse condominiale occorrono quattro quinti dei partecipanti e del valore dell'edificio, oltre alla procedura speciale di convocazione. Sono richiesti affissione per almeno trenta giorni consecutivi, comunicazione ricevuta almeno venti giorni prima e indicazione delle parti e della nuova destinazione. Stabilità, sicurezza e decoro restano limiti insuperabili della deliberazione prevista qui.

Esempio pratico

Convertire un locale comune da deposito a sala per i condomini richiede la valutazione della destinazione e, se ricade nella norma, il procedimento qualificato.

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