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Codice civile

Art. 1117-quater c.c. — Tutela delle destinazioni d'uso 

Libro III — Della proprietà · Titolo VII — Della comunione; Capo II — Del condominio negli edifici

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

In caso di attività che incidono negativamente e in modo sostanziale sulle destinazioni d'uso delle parti comuni, l'amministratore o i condomini, anche singolarmente, possono diffidare l'esecutore e possono chiedere la convocazione dell'assemblea per far cessare la violazione, anche mediante azioni giudiziarie. L'assemblea delibera in merito alla cessazione di tali attività con la maggioranza prevista dal secondo comma dell'articolo 1136.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

Quando un'attività danneggia sostanzialmente la destinazione di una parte comune, amministratore e singoli condomini possono diffidare chi la compie e chiedere un'assemblea per farla cessare, anche attraverso il giudice. La decisione assembleare richiede la maggioranza degli intervenuti e almeno metà del valore. La tutela serve a mantenere l'utilità del bene e non presuppone sempre una sua trasformazione fisica.

Esempio pratico

Il cortile destinato all'accesso viene occupato stabilmente in modo da impedirlo: si può chiedere la cessazione dell'uso incompatibile.

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