Codice civile
Art. 1128 c.c. — Perimento totale o parziale dell'edificio
Libro III — Della proprietà · Titolo VII — Della comunione; Capo II — Del condominio negli edifici
Testo dell'articolo
Se l'edificio perisce interamente o per una parte che rappresenti i tre quarti del suo valore, ciascuno dei condomini può richiedere la vendita all'asta del suolo e dei materiali, salvo che sia stato diversamente convenuto.
Nel caso di perimento di una parte minore, l'assemblea dei condomini delibera circa la ricostruzione delle parti comuni dell'edificio, e ciascuno è tenuto a concorrervi in proporzione dei suoi diritti sulle parti stesse.
L'indennità corrisposta per l'assicurazione relativa alle parti comuni è destinata alla ricostruzione di queste.
Il condomino che non intende partecipare alla ricostruzione dell'edificio è tenuto a cedere agli altri condomini i suoi diritti, anche sulle parti di sua esclusiva proprietà, secondo la stima che ne sarà fatta, salvo che non preferisca cedere i diritti stessi ad alcuni soltanto dei condomini.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Se l'edificio perisce interamente o almeno per tre quarti del valore, ciascun condomino può chiedere la vendita dell'area e dei materiali, salvo diversa convenzione. Con perimento minore l'assemblea decide la ricostruzione delle parti comuni e i partecipanti contribuiscono secondo i diritti. Le indennità assicurative comuni sono destinate alla ricostruzione; chi non partecipa deve cedere i propri diritti secondo la norma.
Esempio pratico
Dopo un evento distruttivo si stima la perdita rispetto al valore dell'edificio, non soltanto al numero di appartamenti danneggiati.
Giurisprudenza
Ricostruzione diversa dopo il perimento
Corte di cassazione, sez. 2, sentenza n. 21716, 2020, Rv. 659324-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
Il perimento previsto dalla norma estingue il condominio lasciando una comunione sull'area. Solo la ricostruzione conforme ripristina automaticamente il precedente assetto; una ricostruzione diversa richiede nuova regolazione dei diritti.
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