Codice civile
Art. 1127 c.c. — Costruzione sopra l'ultimo piano dell'edificio
Libro III — Della proprietà · Titolo VII — Della comunione; Capo II — Del condominio negli edifici
Testo dell'articolo
Il proprietario dell'ultimo piano dell'edificio può elevare nuovi piani o nuove fabbriche, salvo che risulti altrimenti dal titolo. La stessa facoltà spetta a chi è proprietario esclusivo del lastrico solare.
La sopraelevazione non è ammessa se le condizioni statiche dell'edificio non la consentono.
I condomini possono altresì opporsi alla sopraelevazione, se questa pregiudica l'aspetto architettonico dell'edificio ovvero diminuisce notevolmente l'aria o la luce dei piani sottostanti.
Chi fa la sopraelevazione deve corrispondere agli altri condomini un'indennità pari al valore attuale dell'area da occuparsi con la nuova fabbrica, diviso per il numero dei piani, ivi compreso quello da edificare, e detratto l'importo della quota a lui spettante. Egli è inoltre tenuto a ricostruire il lastrico solare di cui tutti o parte dei condomini avevano il diritto di usare.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Il proprietario dell'ultimo piano o quello esclusivo del lastrico può sopraelevare salvo titolo contrario. Deve rispettare le condizioni statiche; gli altri possono opporsi per pregiudizio all'aspetto architettonico o diminuzione notevole di aria o luce. Chi costruisce deve corrispondere l'indennità prevista e ricostruire il lastrico utilizzabile dagli altri. Titoli edilizi e fattibilità urbanistica richiedono verifiche autonome.
Esempio pratico
Il proprietario dell'ultimo piano progetta un volume aggiuntivo: verifica prima struttura, titolo, diritti dei condomini e indennità.
Giurisprudenza
Nuovi volumi come sopraelevazione
Corte di cassazione, sez. 2, sentenza n. 16887, 2026, Rv. 678603-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
Anche il completamento di un progetto originario costituisce sopraelevazione quando aggiunge volume o superficie utile e rimane soggetto ai limiti dell'art. 1127.
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