Codice civile
Art. 1130-bis c.c. — Rendiconto condominiale
Libro III — Della proprietà · Titolo VII — Della comunione; Capo II — Del condominio negli edifici
Testo dell'articolo
Il rendiconto condominiale contiene le voci di entrata e di uscita ed ogni altro dato inerente alla situazione patrimoniale del condominio, ai fondi disponibili ed alle eventuali riserve, che devono essere espressi in modo da consentire l'immediata verifica. Si compone di un registro di contabilità, di un riepilogo finanziario, nonché di una nota sintetica esplicativa della gestione con l'indicazione anche dei rapporti in corso e delle questioni pendenti. L'assemblea condominiale può, in qualsiasi momento o per più annualità specificamente identificate, nominare un revisore che verifichi la contabilità del condominio. La deliberazione è assunta con la maggioranza prevista per la nomina dell'amministratore e la relativa spesa è ripartita fra tutti i condomini sulla base dei millesimi di proprietà. I condomini e i titolari di diritti reali o di godimento sulle unità immobiliari possono prendere visione dei documenti giustificativi di spesa in ogni tempo ed estrarne copia a proprie spese. Le scritture e i documenti giustificativi devono essere conservati per dieci anni dalla data della relativa registrazione.
L'assemblea può anche nominare, oltre all'amministratore, un consiglio di condominio composto da almeno tre condomini negli edifici di almeno dodici unità immobiliari. Il consiglio ha funzioni consultive e di controllo.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Il rendiconto deve rendere immediatamente controllabili entrate, uscite, situazione patrimoniale, fondi e riserve, attraverso registro contabile, riepilogo finanziario e nota esplicativa. Le operazioni non si esauriscono nel saldo bancario: occorre mostrare crediti, debiti e impegni riferiti all'esercizio. Sono previsti accesso ai giustificativi, conservazione decennale, eventuale revisore e consiglio di condominio con funzioni consultive e di controllo.
Esempio pratico
Un rendiconto con cassa positiva ma fatture non pagate deve mostrare anche i debiti verso i fornitori.
Giurisprudenza
Rendiconto per cassa e competenza
Corte di cassazione, sez. 2, sentenza n. 25446, 2025, Rv. 676028-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
La rendicontazione deve mostrare sia incassi e pagamenti sia spese e quote riferibili all'esercizio, anche quando non ancora regolate. Il solo movimento bancario non descrive l'intera gestione.
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