Codice civile
Art. 1131 c.c. — Rappresentanza
Libro III — Della proprietà · Titolo VII — Della comunione; Capo II — Del condominio negli edifici
Testo dell'articolo
Nei limiti delle attribuzioni stabilite dall'articolo 1130 o dei maggiori poteri conferitigli dal regolamento di condominio o dall'assemblea, l'amministratore ha la rappresentanza dei partecipanti e può agire in giudizio sia contro i condomini sia contro i terzi.
Può essere convenuto in giudizio per qualunque azione concernente le parti comuni dell'edificio; a lui sono notificati i provvedimenti dell'autorità amministrativa che si riferiscono allo stesso oggetto.
Qualora la citazione o il provvedimento abbia un contenuto che esorbita dalle attribuzioni dell'amministratore, questi è tenuto a darne senza indugio notizia all'assemblea dei condomini.
L'amministratore che non adempie a quest'obbligo può essere revocato ed è tenuto al risarcimento dei danni.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
L'amministratore rappresenta il condominio nei limiti delle attribuzioni e dei poteri conferiti. Può essere convenuto per azioni concernenti parti comuni e ricevere i relativi provvedimenti. Quando la domanda supera le sue attribuzioni deve informare senza indugio l'assemblea, pena le conseguenze previste. Occorre distinguere controversie sulle parti comuni da quelle che incidono sui diritti esclusivi o richiedono la partecipazione personale dei titolari.
Esempio pratico
Chi chiede di rimuovere un ostacolo su una parte comune verifica se la domanda possa essere rivolta all'amministratore.
Giurisprudenza
Domanda confessoria e rappresentanza passiva
Corte di cassazione, sez. 2, ordinanza n. 14307, 2026, Rv. 677990-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
La richiesta di far rispettare una servitù sulle parti comuni, con rimozione di ostacoli, può essere rivolta all'amministratore senza chiamare necessariamente tutti i condomini.
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