Codice civile
Art. 1136 c.c. — Costituzione dell'assemblea e validità delle deliberazioni
Libro III — Della proprietà · Titolo VII — Della comunione; Capo II — Del condominio negli edifici
Testo dell'articolo
L'assemblea in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti condomini che rappresentino i due terzi del valore dell'intero edificio e la maggioranza dei partecipanti al condominio.
Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio.
Se l'assemblea in prima convocazione non può deliberare per mancanza di numero legale, l'assemblea in seconda convocazione delibera in un giorno successivo a quello della prima e, in ogni caso, non oltre dieci giorni dalla medesima. L'assemblea in seconda convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti condomini che rappresentino almeno un terzo del valore dell'intero edificio e un terzo dei partecipanti al condominio. La deliberazione è valida se approvata dalla maggioranza degli intervenuti con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell'edificio.
Le deliberazioni che concernono la nomina e la revoca dell'amministratore o le liti attive e passive relative a materie che esorbitano dalle attribuzioni dell'amministratore medesimo, le deliberazioni che concernono la ricostruzione dell'edificio o riparazioni straordinarie di notevole entità e le deliberazioni di cui agli articoli 1117-quater, 1120, secondo comma, 1122-ter nonché 1135, terzo comma, devono essere sempre approvate con la maggioranza stabilita dal secondo comma del presente articolo.
Le deliberazioni di cui all'articolo 1120, primo comma, e all'articolo 1122-bis, terzo comma, devono essere approvate dall'assemblea con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti ed almeno i due terzi del valore dell'edificio.
L'assemblea non può deliberare, se non consta che tutti gli aventi diritto sono stati regolarmente convocati.
Delle riunioni dell'assemblea si redige processo verbale da trascrivere nel registro tenuto dall'amministratore.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
La validità dell'assemblea e delle decisioni richiede controlli separati su presenze e voti, per teste e per valore. In prima convocazione servono maggioranza dei partecipanti e due terzi del valore; in seconda un terzo di ciascuno. La maggioranza deliberativa ordinaria cambia tra le convocazioni, mentre le materie speciali mantengono i quorum imposti. Tutti gli aventi diritto devono essere convocati e le decisioni verbalizzate.
Esempio pratico
Un'assemblea validamente costituita non può approvare qualsiasi opera con lo stesso numero di voti: si verifica il quorum della materia.
Giurisprudenza
Prova dei quorum mancanti
Corte di cassazione, sez. 2, sentenza n. 11588, 2026, Rv. 677926-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
Chi contesta la decisione per insufficienza di presenze o voti deve provare il difetto dei quorum considerando il valore delle unità dei partecipanti.
Fonte →
Note
Verificare deroghe delle leggi speciali, in particolare accessibilità, energia e recupero edilizio. Annotazioni ufficiali integralmente conservate nella fonte normativa; i quorum generali non sostituiscono quelli della specifica fattispecie.