Codice civile
Art. 1137 c.c. — Impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea
Libro III — Della proprietà · Titolo VII — Della comunione; Capo II — Del condominio negli edifici
Testo dell'articolo
Le deliberazioni prese dall'assemblea a norma degli articoli precedenti sono obbligatorie per tutti i condomini.
Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può adire l'autorità giudiziaria chiedendone l'annullamento nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti.
L'azione di annullamento non sospende l'esecuzione della deliberazione, salvo che la sospensione sia ordinata dall'autorità giudiziaria.
L'istanza per ottenere la sospensione proposta prima dell'inizio della causa di merito non sospende né interrompe il termine per la proposizione dell'impugnazione della deliberazione. Per quanto non espressamente previsto, la sospensione è disciplinata dalle norme di cui al libro IV, titolo I, capo III, sezione I del codice di procedura civile.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Le delibere conformi alla legge vincolano tutti. Assenti, dissenzienti e astenuti possono chiedere l'annullamento per contrasto con legge o regolamento entro trenta giorni: dalla decisione per chi era presente, dalla comunicazione per l'assente. Il ricorso non sospende automaticamente l'esecuzione. La nullità riguarda vizi diversi e non va usata per aggirare la decadenza; vanno coordinati termini e mediazione obbligatoria.
Esempio pratico
Un condomino riceve il verbale di una decisione presa in sua assenza e verifica immediatamente il termine per contestarla.
Giurisprudenza
Nullità e annullabilità dei riparti
Corte di cassazione, sez. U, sentenza n. 9839, 2021, Rv. 661084-03 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
Modificare a maggioranza i criteri generali di ripartizione per il futuro comporta nullità. Applicare male il criterio vigente in un singolo riparto produce invece annullabilità, da contestare nei termini.
Fonte →Prova del difetto dei quorum assembleari
Corte di cassazione, sez. 2, sentenza n. 11588, 2026, Rv. 677926-01 · Massima ufficiale della Cassazione
In tema di impugnazione di deliberazioni dell'assemblea condominiale, il condomino che deduca vizi inerenti alla regolare costituzione dell'assemblea o all'approvazione con maggioranza inferiore a quella prescritta ha l'onere di provare la carenza dei quorum previsti dall'art. 1136 c.c., avuto riguardo al valore proporzionale delle unità immobiliari dei partecipanti intervenuti, in rapporto al valore dell'intero edificio.
Fonte →
Note
Mediazione obbligatoria per le controversie condominiali: coordinare la decadenza con gli effetti della comunicazione della domanda di mediazione; non presumere che il solo deposito sospenda automaticamente il termine.